Ordinanza 184/1984 (ECLI:IT:COST:1984:184)
Massima numero 14787
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
21/06/1984; Decisione del
21/06/1984
Deposito del 27/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 184/84 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - CARATTERE ESASPERATAMENTE "ITINERANTE" DELLE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI - INCIDENZA NEGATIVA SULL'ESERCIZIO DELLE STESSE - QUESTIONI ESTRANEE ALLA COMPETENZA DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 184/84 A. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - CARATTERE ESASPERATAMENTE "ITINERANTE" DELLE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI - INCIDENZA NEGATIVA SULL'ESERCIZIO DELLE STESSE - QUESTIONI ESTRANEE ALLA COMPETENZA DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, rispettivamente sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma, Cost., dell'art. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui tali norme, considerate singolarmente e nel loro combinato disposto, anche in relazione alla tabella A allegata alla stessa legge, imponendo al magistrato di sorveglianza (nella specie a quello addetto all'ufficio di sorveglianza di Pescara) una attivita' itinerante esasperata, precludono e comunque menomano l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie di tale magistrato. Dette questioni infatti sono gia' state dichiarate inammissibili, rientrando nella discrezionalita' del legislatore e non quindi nella competenza del giudice delle leggi operare scelte nell'ambito di complessi normativi. - S. n. 103/1984.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale, rispettivamente sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 25, primo comma, e 102, primo comma, Cost., dell'art. 68, primo comma, 70, primo e secondo comma, e 74, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui tali norme, considerate singolarmente e nel loro combinato disposto, anche in relazione alla tabella A allegata alla stessa legge, imponendo al magistrato di sorveglianza (nella specie a quello addetto all'ufficio di sorveglianza di Pescara) una attivita' itinerante esasperata, precludono e comunque menomano l'esercizio stesso delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie di tale magistrato. Dette questioni infatti sono gia' state dichiarate inammissibili, rientrando nella discrezionalita' del legislatore e non quindi nella competenza del giudice delle leggi operare scelte nell'ambito di complessi normativi. - S. n. 103/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 102
co. 1
Altri parametri e norme interposte