Ordinanza 184/1984 (ECLI:IT:COST:1984:184)
Massima numero 14788
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
21/06/1984; Decisione del
21/06/1984
Deposito del 27/06/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 184/84 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - FUNZIONI ISPETTIVE E AMMINISTRATIVE - ESECUZIONE RIMESSA ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - ESTRANEITA' DELLA QUESTIONE AL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
ORD. 184/84 B. ORDINAMENTO PENITENZIARIO - MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA - FUNZIONI ISPETTIVE E AMMINISTRATIVE - ESECUZIONE RIMESSA ALL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA - ESTRANEITA' DELLA QUESTIONE AL GIUDIZIO A QUO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., dell'art. 69, primo, secondo quarto e quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui assegnando al magistrato di sorveglianza funzioni meramente ispettive e amministrative con potesta' decisionale (ordine di servizio) affidata nell'esito alla disponibilita' ad ottemperare dell'amministrazione penitenziaria, riduce il magistrato ad organo extra ordinem spoglio di giurisdizione e non piu' autonomo ne' indipendente da ogni altro potere, in quanto tale questione, come gia' rilevato dalla Corte, in altro giudizio, e' anche in questo caso del tutto priva di incidenza ai fini del decidere nel giudizio a quo, vertente sulla previsione del debito. - S. n. 103/1984.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, Cost., dell'art. 69, primo, secondo quarto e quinto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1, nella parte in cui assegnando al magistrato di sorveglianza funzioni meramente ispettive e amministrative con potesta' decisionale (ordine di servizio) affidata nell'esito alla disponibilita' ad ottemperare dell'amministrazione penitenziaria, riduce il magistrato ad organo extra ordinem spoglio di giurisdizione e non piu' autonomo ne' indipendente da ogni altro potere, in quanto tale questione, come gia' rilevato dalla Corte, in altro giudizio, e' anche in questo caso del tutto priva di incidenza ai fini del decidere nel giudizio a quo, vertente sulla previsione del debito. - S. n. 103/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 2
Altri parametri e norme interposte