Sentenza 188/1984 (ECLI:IT:COST:1984:188)
Massima numero 9643
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
09/07/1984; Decisione del
09/07/1984
Deposito del 11/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9642
Titolo
SENT. 188/84 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA - LAVORI PUBBLICI - OPERE IDRAULICHE DI TERZA CATEGORIA - RISERVA ALLO STATO PER I BACINI IDROGRAFICI INTERREGIONALI - PREVISIONE DI STANZIAMENTI ATTRIBUITI ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 188/84 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA - LAVORI PUBBLICI - OPERE IDRAULICHE DI TERZA CATEGORIA - RISERVA ALLO STATO PER I BACINI IDROGRAFICI INTERREGIONALI - PREVISIONE DI STANZIAMENTI ATTRIBUITI ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Al momento della entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n. 2, le competenze in ordine alle opere idrauliche di terza categoria relative a bacini idrografici di carattere interregionale, non erano state trasferite alle regioni, ne' lo sono state successivamente in quanto, inerendo a bacini interregionali, attenevano ad un interesse nazionale, da realizzare in modo unitario, mentre l'art. 117 Cost. garantisce le competenze regionali in materia di lavori pubblici solo di interesse regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 2 che, disponendo stanziamenti straordinari per i lavori di sistemazione e di completamento delle opere idrauliche di terza categoria, resi necessari dalle alluvioni dell'ottobre 1977, esclude dagli stessi le Regioni sul presupposto delle competenze statali in materia).
Al momento della entrata in vigore della legge 3 gennaio 1978, n. 2, le competenze in ordine alle opere idrauliche di terza categoria relative a bacini idrografici di carattere interregionale, non erano state trasferite alle regioni, ne' lo sono state successivamente in quanto, inerendo a bacini interregionali, attenevano ad un interesse nazionale, da realizzare in modo unitario, mentre l'art. 117 Cost. garantisce le competenze regionali in materia di lavori pubblici solo di interesse regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 2 che, disponendo stanziamenti straordinari per i lavori di sistemazione e di completamento delle opere idrauliche di terza categoria, resi necessari dalle alluvioni dell'ottobre 1977, esclude dagli stessi le Regioni sul presupposto delle competenze statali in materia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte