Sentenza 189/1984 (ECLI:IT:COST:1984:189)
Massima numero 9418
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  09/07/1984;  Decisione del  09/07/1984
Deposito del 11/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9417  9419


Titolo
SENT. 189/84 B. ENTI LOCALI - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 103 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Stabilire se i giudizi sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e dei dipendenti degli enti locali debbano essere di competenza dei giudici ordinari o della Corte dei conti implica una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa. (In base a tale principio e' stata dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 "Testo unico della legge comunale e provinciale", sollevata in riferimento all'art. 103, in quanto attribuisce al giudice ordinario invece che alla Corte dei conti i giudizi di responsabilita' amministrativa per i fatti preveduti dagli artt. 261, 263 e 264 compiuti dai dipendenti e dagli amministratori degli enti territoriali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte