Sentenza 189/1984 (ECLI:IT:COST:1984:189)
Massima numero 9419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  09/07/1984;  Decisione del  09/07/1984
Deposito del 11/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9417  9418


Titolo
SENT. 189/84 C. ENTI LOCALI - RESPONSABILITA' AMMINISTATIVA DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - NORMA REGIONALE RIPRODUTTIVA DI QUELLA STATALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN CONSEGUENZA DELL'INAMMISSIBIITA' DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA NORMA STATALE.

Testo
Dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale relativa ad una norma statale, diventa inammissibile anche la questione di legittimita' costituzionale della norma regionale riproduttiva di quella statale. (In applicazione di tale principio e' stata ritenuta inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 253 del d.l.P.Reg.sic. 29 ottobre 1955, n. 6, "Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana", riproduttiva dell'art. 265 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383). - cfr. la massima sub. 189/1984 b.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte