Sentenza 190/1984 (ECLI:IT:COST:1984:190)
Massima numero 9799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  09/07/1984;  Decisione del  09/07/1984
Deposito del 11/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9800


Titolo
SENT. 190/84 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINAMENZA DEL GIUDICE 'A QUO' - POSTE E TELECOMUNICAZIONI - MANCATO RECAPITO DI RACCOMANDATE - ESCLUSA IMPUTAZIONE AL MINISTERO COMPETENTE DI RESPONSABILITA' PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 28 E 113 DELLA COSTITUZIONE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - PROPONIBILITA' DELLA AZIONE GIUDIZIARIA SUBORDINATA ALLA PREVIA PRESENTAZIONE DI RECLAMO IN VIA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - NON RISULTA - DUBBI SULLA INCIDENZA ATTUALE E CONCRETA DELLA QUESTIONE - NECESSITA' DI ACQUISIRE NUOVI ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.

Testo
Il codice postale (art. 20), subordina la proponibilita' dell'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni derivanti da mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti vagli cambiari (o, in genere, titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato) alla previa presentazione di un reclamo entro un termine perentorio che per le corrispondenze raccomandate e' fissato dall'art. 91 in sei mesi dalla data dell'impostazione, mentre l'art. 96 lett. f) prevede che, quando il mittente non abbia presentato reclamo nei termini previsti dall'art. 91, l'amministrazione e' liberata da ogni responsabilita'. Prima di passare all'esame del merito della domanda risarcitoria il giudice 'a quo' avrebbe dovuto, pertanto, vagliarne la proponibilita' e verificare se l'attore, su cui incombeva l'onere della relativa prova, avesse provveduto alal tempestiva presentazione del reclamo; e soltanto dopo aver riconosciuto la proponibilita' dell'azione avrebbero potuto trovare applicazione nel giudizio le norme della cui legittimita' si dubita, in quanto limitative della responsabilita' della pubblica amministrazione. Poiche' tale indagine non risulta compiuta, non emergendo dalle ordinanze se l'eccezione sia stata presa in esame, gli atti vanno restituiti ai giudici 'a quibus', perche' integrino, con le necessarie delucidazioni sul punto, le rispettive ordinanze, onde porre la Corte in grado di pronunciarsi sull'ammissibilita' della sollevata questione. (Restituzione atti al giudice a quo. Sono state sollevate: A) questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (codice postale e delle telecomunicazioni) nella parte in cui stabiliscono che, nel caso di mancato recapito di raccomandate, con le quali siano stati spediti vaglia cambiari o altri titoli di credito commutanti titoli di spesa dello Stato, dovuto a dolo o a colpa grave del personale dipendente dall'amministrazione postale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non e' tenuto ad altro risarcimento oltre alla indennita' stabilita nella misura di cui al denunciato art. 28; B) questione di legittimita' costituzionale (oltre che degli artt. 6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, in riferimento agli artt. 3, 28 e 113 Cost., anche) degli artt. 20, 48, 91, 96 lett. f) del medesimo decreto n. 156 del 1973, nelle parti in cui, nel loro combinato disposto, stabiliscono che, in caso di perdita di una corrispondenza raccomandata, se il mittente non abbia presentato entro sei mesi dalla data di impostazione, reclamo all'amministrazione delle poste, l'azione giudiziaria non puo' essere proposta, e l'amministrazione e' liberata da ogni responsabilita').

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte