Imposte e tasse - Norme della Regione Lombardia - Volontari del servizio civile regionale - Applicazione ai loro compensi delle esenzioni tributarie previste per il servizio civile universale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., l'art. 10, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 16 del 2019, nella parte in cui, rinviando all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 40 del 2017, prevede che i compensi corrisposti ai volontari della Leva civica lombarda volontaria siano esenti da imposizioni tributarie. La norma regionale impugnata dal Governo estende l'indicata esenzione tributaria disposta dal legislatore statale con esclusivo riguardo agli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale. In tal modo, essa determina l'effetto di introdurre una nuova esenzione IRPEF e finisce sostanzialmente per esportare a carico del bilancio statale il costo di una misura agevolativa assunta in àmbito regionale, con una grave distorsione della responsabilità finanziaria, in violazione della ratio anche insita nella riserva alla sfera di competenza esclusiva statale del sistema tributario dello Stato.
Le Regioni non possono interferire con la disciplina, di competenza esclusiva statale, relativa al sistema tributario dello Stato, nemmeno con riguardo al relativo regime agevolativo, che costituisce un'integrazione della disciplina medesima. (Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2018, n. 30 del 2012 e n. 123 del 2010).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, manovre fiscali regionali possono essere realizzate sia con riguardo ai tributi propri derivati - ma solo nelle ipotesi previste dalla legge statale -; sia con riguardo ai tributi propri derivati parzialmente "ceduti" - con un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale -; sia, a maggior ragione, con riguardo ai tributi propri autonomi, la cui istituzione avviene con legge regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 122 del 2019, n. 121 del 2013 e n. 431 del 2005).