Ordinanza 195/1984 (ECLI:IT:COST:1984:195)
Massima numero 14343
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
09/07/1984; Decisione del
09/07/1984
Deposito del 11/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 195/84. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTENSIONE AI TRATTAMENTI DI PENSIONE A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - MANCATA PREVISIONE ESPRESSA - ASSERITO CONTRASTO CON IL RICONOSCIMENTO E LA GARANZIA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E LA SACRALITA' DEL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA - IUS SUPERVENIENS - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 195/84. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTENSIONE AI TRATTAMENTI DI PENSIONE A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - MANCATA PREVISIONE ESPRESSA - ASSERITO CONTRASTO CON IL RICONOSCIMENTO E LA GARANZIA DEI DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E LA SACRALITA' DEL DOVERE DI DIFESA DELLA PATRIA - IUS SUPERVENIENS - INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE IMPUGNATA - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3 e 52, comma primo, Cost. - degli artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (recante norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti), "nella parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici combattentistici alle pensioni di anzianita' o vecchiaia erogate dall'INPS", essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio, la legge 9 maggio 1984, n. 118, di "interpretazione autentica della legge impugnata, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti", il cui articolo unico stabilisce che le disposizioni della l. 1970 n. 336 e successive modifiche ed integrazioni "si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti", per la qual ragione si rende necessario rivalutare la rilevanza della proposta questione alla luce della sopravvenuta normativa.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 2, 3 e 52, comma primo, Cost. - degli artt. 3 e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (recante norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti), "nella parte in cui non prevedono l'estensione dei benefici combattentistici alle pensioni di anzianita' o vecchiaia erogate dall'INPS", essendo entrata in vigore, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio, la legge 9 maggio 1984, n. 118, di "interpretazione autentica della legge impugnata, relativamente all'estensione dei benefici ai trattamenti di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti", il cui articolo unico stabilisce che le disposizioni della l. 1970 n. 336 e successive modifiche ed integrazioni "si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti", per la qual ragione si rende necessario rivalutare la rilevanza della proposta questione alla luce della sopravvenuta normativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 52
co. 1
Altri parametri e norme interposte