Ordinanza 197/1984 (ECLI:IT:COST:1984:197)
Massima numero 14791
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  09/07/1984;  Decisione del  09/07/1984
Deposito del 11/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 197/84. LEGGI PENALI - DETERMINAZIONE DELLA FATTISPECIE - ESPRESSIONI ADOPERATE - "LOTTIZZAZIONE" - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' - USO LEGISLATIVO DI NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - LEGITTIMITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma; 25, secondo comma, e 112 Cost., dell'art. 28, primo comma, l. 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 l. 6 agosto 1967, n. 765, nella parte in cui non determinerebbe in modo tassativo la fattispecie penale, dato che il termine "lottizzazione", usato per individuarla, sarebbe suscettibile di interpretazioni divergenti. La Corte, infatti, in aderenza a propria consolidata giurisprudenza, ha gia' dichiarato manifestamente infondata identica questione, sul presupposto che e' legittimo, anche in materia edilizia l'uso di espressioni di comune esperienza, quali "limitata entita'", "limitate modificazioni" e "lottizzazione", in quanto le stesse non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione. - S. n. 49/1980 e O. nn. 156/1983, 169/1983, 194/1983, 5/1984 e 72/1984.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte