Ordinanza 199/1984 (ECLI:IT:COST:1984:199)
Massima numero 14353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  09/07/1984;  Decisione del  09/07/1984
Deposito del 11/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 199/84. IMPIEGO PUBBLICO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - ESTENSIONE AI DIPENDENTI DEI COMUNI, AZIENDE MUNICIPALIZZATE E RELATIVI CONSORZI - ASSERITA MANCANZA DI COPERTURA FINANZIARIA - IUS SUPERVENIENS - PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL SETTORE DELLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1983 - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - degli artt. 3, comma secondo, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (recante norme a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati), sollevata in base all'assunto che la Corte - che ha gia' dichiarato l'illegittimita' dell'art. 6 della legge 1971, n. 824, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico "per l'erogazione di benefici combattentistici - in quanto ha lasciato in vita le disposizioni ora denunciate (che appunto estendono i benefici in parola ai dipendenti dei menzionati enti locali), non avrebbe, percio', eliminato la violazione del principio costituzionale succitato, rimanendo la spesa relativa ai benefici stessi comunque priva di copertura finanziaria. Nel corso del giudizio di costituzionalita' e' entrato infatti in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che, con comma aggiunto all'art. 6 della legge 824 del 1971, prevede appunto la copertura dell'"onere finanziario derivente dall'applicazione della legge 1970 n. 336 al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa", stabilendo che a tale onere, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno, "provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi"; si rende pertanto necessario rivalutare la rilevanza della proposta questione alla stregua della sopravvenuta normativa. - S. n. 92/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte