Ordinanza 200/1984 (ECLI:IT:COST:1984:200)
Massima numero 14792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
09/07/1984; Decisione del
09/07/1984
Deposito del 11/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 200/84. FALLIMENTO - ACCERTAMENTI TRIBUTARI - POSSIBILI IMPUTAZIONI PENALI - MANCATA PREVISIONE DI INTERVENTO DEL FALLITO - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE NEL GIUDIZIO A QUO IN CONSEGUENZA DELLA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DEGLI ARTT. 60 E 21, TERZO COMMA, L. N. 4/1929 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 200/84. FALLIMENTO - ACCERTAMENTI TRIBUTARI - POSSIBILI IMPUTAZIONI PENALI - MANCATA PREVISIONE DI INTERVENTO DEL FALLITO - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE NEL GIUDIZIO A QUO IN CONSEGUENZA DELLA GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMITA' DEGLI ARTT. 60 E 21, TERZO COMMA, L. N. 4/1929 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per la parte in cui non prevede la possibilita' d'intervento del fallito nei procedimenti tributari, da cui possono dipendere imputazioni di carattere penale, in quanto questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, l. 7 gennaio 1929, n. 4, con la conseguenza che la norma denunciata, indipendentemente dalla richiesta pronuncia di annullamento, non si presta piu' a ricevere l'applicazione ipotizzata e censurata dal giudice a quo. - v. s. n. 88/1982.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 13 e 24 Cost., dell'art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, per la parte in cui non prevede la possibilita' d'intervento del fallito nei procedimenti tributari, da cui possono dipendere imputazioni di carattere penale, in quanto questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli artt. 60 e 21, terzo comma, l. 7 gennaio 1929, n. 4, con la conseguenza che la norma denunciata, indipendentemente dalla richiesta pronuncia di annullamento, non si presta piu' a ricevere l'applicazione ipotizzata e censurata dal giudice a quo. - v. s. n. 88/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte