Sentenza 275/2020 (ECLI:IT:COST:2020:275)
Massima numero 43147
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore SCIARRA
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 21/12/2020; Pubblicazione in G. U. 23/12/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Comparto scuola - Concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) - Partecipazione degli assistenti amministrativi privi del titolo culturale richiesto - Condizione - Maturazione di un triennio di esperienza nelle mansioni di DSGA negli ultimi otto anni alla data di entrata in vigore della legge censurata, anziché a quella di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso - Denunciata disparità di trattamento, violazione dei principi di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici e del pubblico concorso - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 Cost. - dell'art. 1, comma 605, della legge n. 205 del 2017, che prevede l'indizione di un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) nel Comparto scuola e, nel consentire la partecipazione anche degli assistenti amministrativi privi del titolo culturale richiesto, ma con un triennio di esperienza nelle mansioni di DSGA negli ultimi otto anni, impone l'obbligo di maturazione di tale requisito alla data di entrata in vigore della legge stessa, anziché a quella di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. La scelta del legislatore non è irragionevole né lesiva dell'uniformità di trattamento tra categorie omogenee di candidati, poiché si giustifica per l'oggettiva diversità che intercorre tra il titolo di studio, inteso quale requisito culturale ordinario di ammissione al concorso, e il periodo di esperienza triennale, individuato in via eccezionale, quale requisito alternativo per delimitare, al momento dell'entrata in vigore della legge, la platea dei candidati. La previsione censurata, inoltre, non contrasta neppure con il principio del buon andamento dell'amministrazione, poiché non determina alcuna irragionevole limitazione della più ampia partecipazione al concorso consentita ai candidati in possesso del requisito generale di ammissione.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97, quarto comma, Cost., non è di per sé incompatibile, nella logica dell'agevolazione del buon andamento della pubblica amministrazione, con la previsione per legge di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purché l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e sia subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta. A maggior ragione, la valorizzazione di esperienze lavorative maturate nel tempo può - nel limite dei principi di ragionevolezza e di salvaguardia del buon andamento dell'amministrazione - incidere anche sulla determinazione dei requisiti di ammissione al concorso, rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 164 del 2020, n. 113 del 2017, n. 167 del 2013, n. 310 del 2011, n. 189 del 2011, n. 52 del 2011, n. 136 del 2004, n. 99 del 1998, n. 466 del 1997 e n. 51 del 1994).



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 605

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte