Sentenza 206/2024 (ECLI:IT:COST:2024:206)
Massima numero 46567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  26/11/2024;  Decisione del  26/11/2024
Deposito del 19/12/2024; Pubblicazione in G. U. 27/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46565  46566  46568


Titolo
Regioni (competenza esclusiva statale) - Tutela della concorrenza - Carattere finalistico - Possibilità, per il legislatore regionale, di interferire con le norme dettate dallo Stato in detta materia, anche nell'esercizio di proprie competenze residuali - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Calabria che, in materia di trasporto pubblico locale, individua in Ferrovie della Calabria srl il beneficiario delle autorizzazioni a svolgere il servizio di NCC). (Classif. 216038).

Testo

Dato il suo carattere finalistico, la tutela della concorrenza assume carattere trasversale e prevalente, fungendo da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta: pertanto, nonostante la riconducibilità della materia del trasporto pubblico locale alla competenza legislativa residuale regionale, non è consentito alle Regioni interferire con le regole statali che prevedono procedure concorsuali di garanzia, dirette a tutelare la competizione tra le imprese e ad assicurare la concorrenza per il mercato. (Precedenti: S. 36/2024 - mass. 46051; S. 23/2022 - mass. 44499; S. 104/2021 - mass. 43903).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e, Cost. l’art. 1, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 16 del 2023, che, per far fronte all’incremento della domanda dovuto all’aumento dei flussi turistici, dispone il rilascio a Ferrovie della Calabria srl delle autorizzazioni a svolgere il servizio di NCC. La disposizione impugnata dal Governo, individuando direttamente il beneficiario, viola l’obbligo del pubblico concorso previsto dall’art. 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992; non rileva, infatti, né che tale società sia già abilitata al servizio di NCC con autobus, né il suo carattere in house, in quanto i soli servizi di interesse economico generale prestati a livello locale che possono essere affidati anche in house sono quelli per i quali sono stabiliti obblighi di servizio).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  20/04/2023  n. 16  art. 1  co. 1

legge della Regione Calabria  20/04/2023  n. 16  art. 1  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte