Ordinanza 204/1984 (ECLI:IT:COST:1984:204)
Massima numero 14793
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del  09/07/1984;  Decisione del  09/07/1984
Deposito del 11/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 204/84. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - SOSTITUIBILITA' DELLA PENA PECUNIARIA - IMPOSSIBILITA' - CREAZIONE DI NORME INNOVATIVE IN MATERIA - INCOMPETENZA DELLA CORTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, per i reati puniti con la sola multa, impedisce al giudice di applicare la sanzione sostitutiva su richiesta dell'imputato e di pronunciare conseguentemente l'estinzione del reato, in quanto la risoluzione del problema prospettato non rientra nei poteri della Corte, ma spetta al legislatore. - S. n. 148/1984. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 101, comma secondo, Cost., dell'art. 77 l. 24 novembre 1981, n. 689 (nella parte in cui, quando il pubblico ministero in udienza abbia espresso parere sfavorevole, non consentirebbe l'applicazione di sanzioni sostitutive) (v., al riguardo, S. n. 120/1984 e O. n. 203/1984).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte