Ordinanza 205/1984 (ECLI:IT:COST:1984:205)
Massima numero 14794
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
09/07/1984; Decisione del
09/07/1984
Deposito del 11/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 205/84. ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - ELETTORATO PASSIVO - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE PROVINCIALE - CAUSE - NON ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA PROVINCIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI TUTTI I CITTADINI DI ACCEDERE ALLE CARICHE ELETTIVE - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA' ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 205/84. ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - ELETTORATO PASSIVO - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE PROVINCIALE - CAUSE - NON ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA PROVINCIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI TUTTI I CITTADINI DI ACCEDERE ALLE CARICHE ELETTIVE - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA' ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - dell'art. 10 legge 8 marzo 1951, n. 122, che sancisce l'ineleggibilita' a consigliere provinciale dei cittadini non iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, sollevata sull'assunto che detto divieto non corrisponderebbe a criteri di ragionevolezza, sia per l'evoluzione subita dalla vita sociale sia alla stregua dello stesso ordinamento positivo che, con recenti disposizioni, non prevede analoga limitazione per l'eleggibilita' ai consigli comunali e regionali.Nelle more del giudizio di costituzionalita' e' intervenuta infatti la legge 23 aprile 1981, n. 154, che, profondamente innovando sul punto, ha dichiarato eleggibili alla carica di consigliere provinciale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica, e l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicabilita' anche ai procedimenti in corso e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, per cui e' necessario che il giudice a quo riesamini la situazione alla luce della sopravvenuta normativa.
Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - dell'art. 10 legge 8 marzo 1951, n. 122, che sancisce l'ineleggibilita' a consigliere provinciale dei cittadini non iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, sollevata sull'assunto che detto divieto non corrisponderebbe a criteri di ragionevolezza, sia per l'evoluzione subita dalla vita sociale sia alla stregua dello stesso ordinamento positivo che, con recenti disposizioni, non prevede analoga limitazione per l'eleggibilita' ai consigli comunali e regionali.Nelle more del giudizio di costituzionalita' e' intervenuta infatti la legge 23 aprile 1981, n. 154, che, profondamente innovando sul punto, ha dichiarato eleggibili alla carica di consigliere provinciale gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica, e l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicabilita' anche ai procedimenti in corso e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, per cui e' necessario che il giudice a quo riesamini la situazione alla luce della sopravvenuta normativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
co. 1
Altri parametri e norme interposte