Ordinanza 206/1984 (ECLI:IT:COST:1984:206)
Massima numero 14795
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
09/07/1984; Decisione del
09/07/1984
Deposito del 11/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 206/84. ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - ELETTORATO PASSIVO - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - CAUSE - AMMINISTRATORI DI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE O SOTTOPOSTI ALLA SUA VIGILANZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI TUTTI I CITTADINI DI ACCEDERE ALLE CARICHE ELETTIVE - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA' ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 206/84. ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - ELETTORATO PASSIVO - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - CAUSE - AMMINISTRATORI DI ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE O SOTTOPOSTI ALLA SUA VIGILANZA - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI TUTTI I CITTADINI DI ACCEDERE ALLE CARICHE ELETTIVE - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA' ANCHE AI GIUDIZI IN CORSO - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - dell'art. 15, n. 3, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), che sancisce la ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune, sollevata sull'assunto che la incompatibilita' della detta disposizione con i menzionati articoli della Costituzione dipenderebbe dall'equiparazione, agli effetti dell'ineleggibilita' a consigliere comunale, della posizione degli amministratori dei suddetti enti a quella di coloro che dagli stessi ricevono stipendio o salario, nonche' sotto il profilo che il contrasto con quei parametri deriverebbe anche dalla mancata previsione che la "vigilanza" di cui parla la legge, debba intendersi come "vigilanza istituzionale", e non come quella nascente da rapporti speciali determinati da contratto. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio e' intervenuta infatti la legge 23 aprile 1981, n. 154, che all'art. 3, n. 1 ha profondamente innovato la materia stabilendo, quanto alla "dipendenza", che questa e' rilevante esclusivamente se il dipendente abbia "poteri di rappresentanza o di coordinamento degli enti medesimi", e l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicazione ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, per cui e' opportuno che il giudice a quo abbia a considerare la situazione alla luce delle norme sopravvenute. - O. n. 205/1984.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - dell'art. 15, n. 3, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali), che sancisce la ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale degli amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune, sollevata sull'assunto che la incompatibilita' della detta disposizione con i menzionati articoli della Costituzione dipenderebbe dall'equiparazione, agli effetti dell'ineleggibilita' a consigliere comunale, della posizione degli amministratori dei suddetti enti a quella di coloro che dagli stessi ricevono stipendio o salario, nonche' sotto il profilo che il contrasto con quei parametri deriverebbe anche dalla mancata previsione che la "vigilanza" di cui parla la legge, debba intendersi come "vigilanza istituzionale", e non come quella nascente da rapporti speciali determinati da contratto. Successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rinvio e' intervenuta infatti la legge 23 aprile 1981, n. 154, che all'art. 3, n. 1 ha profondamente innovato la materia stabilendo, quanto alla "dipendenza", che questa e' rilevante esclusivamente se il dipendente abbia "poteri di rappresentanza o di coordinamento degli enti medesimi", e l'art. 12 della stessa legge ne ha esteso l'applicazione ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, per cui e' opportuno che il giudice a quo abbia a considerare la situazione alla luce delle norme sopravvenute. - O. n. 205/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
co. 3
Altri parametri e norme interposte