Ordinanza 207/1984 (ECLI:IT:COST:1984:207)
Massima numero 14796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
09/07/1984; Decisione del
09/07/1984
Deposito del 11/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 207/84. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - SOSTITUIBILITA' DELLA PENA PECUNIARIA - MANCATA PREVISIONE - CREAZIONE DI NORME INNOVATIVE IN MATERIA - NON RIENTRA NEI POTERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' GIA' DICHIARATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
ORD. 207/84. PENA - SANZIONI SOSTITUTIVE - SOSTITUIBILITA' DELLA PENA PECUNIARIA - MANCATA PREVISIONE - CREAZIONE DI NORME INNOVATIVE IN MATERIA - NON RIENTRA NEI POTERI DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' GIA' DICHIARATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 da solo o in correlazione agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 53, primo comma, e 77, primo e secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono la sostituzione della pena pecuniaria, comminata da sola o alternativamente a pena detentiva, mentre consentono la sostituzione di pene detentive brevi comminate per reati anche di maggiore gravita', avendo la Corte gia' deciso la sollevata questione, dichiarandola inammissibile perche' la soluzione del problema prospettato non rientra nei suoi poteri, ma spetta al legislatore. - S. n. 148/1984.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 da solo o in correlazione agli artt. 24 e 27 Cost., degli artt. 53, primo comma, e 77, primo e secondo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono la sostituzione della pena pecuniaria, comminata da sola o alternativamente a pena detentiva, mentre consentono la sostituzione di pene detentive brevi comminate per reati anche di maggiore gravita', avendo la Corte gia' deciso la sollevata questione, dichiarandola inammissibile perche' la soluzione del problema prospettato non rientra nei suoi poteri, ma spetta al legislatore. - S. n. 148/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte