Sentenza 276/2020 (ECLI:IT:COST:2020:276)
Massima numero 42921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
01/12/2020; Decisione del
01/12/2020
Deposito del 21/12/2020; Pubblicazione in G. U. 23/12/2020
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del Parco regionale dell'Appia Antica - Applicazione al territorio oggetto di ampliamento delle misure di salvaguardia previste da precedente legge regionale, senza indennizzo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del Parco regionale dell'Appia Antica - Applicazione al territorio oggetto di ampliamento delle misure di salvaguardia previste da precedente legge regionale, senza indennizzo - Denunciata violazione dei principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, i quali stabiliscono, rispettivamente, l'ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, e che, nelle more dell'adeguamento, limitatamente al territorio oggetto di ampliamento si applicano le misure di salvaguardia che vietano l'attività edificatoria. Il rimettente non motiva né sulla riconducibilità della norma censurata alla nozione di «piani o programmi» (quale è delineata dagli artt. 4, 5 e 6 cod. ambiente), né sulla possibilità che essa abbia «impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale» (art. 6, comma 1, cod. ambiente). In particolare, poiché essa estende l'area tutelata e vieta trasformazioni edilizie significative, il giudice a quo avrebbe dovuto fornire quantomeno qualche chiarimento sul preteso rischio di impatti negativi sull'ambiente. Se a tale carenza si aggiunge che il rimettente omette anche di considerare l'art. 12, comma 4, della legge n. 394 del 1991, che prevede la valutazione ambientale strategica (VAS) per il piano del parco, si deve concludere che la motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione risulta del tutto insufficiente.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, i quali stabiliscono, rispettivamente, l'ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, e che, nelle more dell'adeguamento, limitatamente al territorio oggetto di ampliamento si applicano le misure di salvaguardia che vietano l'attività edificatoria. Il rimettente non motiva né sulla riconducibilità della norma censurata alla nozione di «piani o programmi» (quale è delineata dagli artt. 4, 5 e 6 cod. ambiente), né sulla possibilità che essa abbia «impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale» (art. 6, comma 1, cod. ambiente). In particolare, poiché essa estende l'area tutelata e vieta trasformazioni edilizie significative, il giudice a quo avrebbe dovuto fornire quantomeno qualche chiarimento sul preteso rischio di impatti negativi sull'ambiente. Se a tale carenza si aggiunge che il rimettente omette anche di considerare l'art. 12, comma 4, della legge n. 394 del 1991, che prevede la valutazione ambientale strategica (VAS) per il piano del parco, si deve concludere che la motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione risulta del tutto insufficiente.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 7
co. 1
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte