Sentenza 210/1984 (ECLI:IT:COST:1984:210)
Massima numero 9421
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
12/07/1984; Decisione del
12/07/1984
Deposito del 18/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9422
Titolo
SENT. 210/84 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI - IMMISSIONE IN RUOLO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORMATIVA IMPUGNATA INAPPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 210/84 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - INSEGNANTI - IMMISSIONE IN RUOLO - GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORMATIVA IMPUGNATA INAPPLICABILE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Quando una controversia sia stata gia' definitivamente decisa, le questioni di legittimita' costituzionale attinenti alle norme applicabili per deciderla non possono piu' formare oggetto di un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, essendo ormai irrilevanti rispetto al giudizio a quo. (In base a tale principio e' stata dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della L. 25 luglio 1966, n. 603 riguardante "l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media", sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Quando una controversia sia stata gia' definitivamente decisa, le questioni di legittimita' costituzionale attinenti alle norme applicabili per deciderla non possono piu' formare oggetto di un giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale, essendo ormai irrilevanti rispetto al giudizio a quo. (In base a tale principio e' stata dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale della L. 25 luglio 1966, n. 603 riguardante "l'immissione di insegnanti abilitati nei ruoli della scuola media", sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23