Sentenza 212/1984 (ECLI:IT:COST:1984:212)
Massima numero 9645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
12/07/1984; Decisione del
12/07/1984
Deposito del 18/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 212/84 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REGIONE SARDEGNA - CORTE DEI CONTI - ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE PER LA REGIONE SARDEGNA - PREVISIONE DELLA COSTITUZIONE O DELLO STATUTO SPECIALE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 212/84 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REGIONE SARDEGNA - CORTE DEI CONTI - ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE PER LA REGIONE SARDEGNA - PREVISIONE DELLA COSTITUZIONE O DELLO STATUTO SPECIALE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' l'art. 125 della Costituzione non riguarda il decentramento del controllo giurisdizionale sugli atti delle regioni e poiche' l'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto della Regione Sardegna) attiene esclusivamente al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione nelle materie risultanti dagli artt. 117 e 120 della Costituzione, che non comprendono la giurisdizione, deve escludersi che la Costituzione o lo statuto abbiano inteso prevedere sezioni regionali di organi giurisdizionali centrali, neanche nei limiti degli affari concernenti la Regione. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 56 dello Statuto della Regione Sardegna, gli artt. 1 del d.P.R. 29 aprile 1982 n. 240, che istituisce per la Regione Sardegna una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti con sede in Cagliari, 2, comma 1, lett. c e d, ed 11 del medesimo decreto che rispettivamente determinano la competenza della suddetta sezione in materia di pensioni e prescrivono l'obbligo di devoluzione alla stessa delle controversie in corso presso la Corte dei Conti centrale, se di competenza della sezione sarda.
Poiche' l'art. 125 della Costituzione non riguarda il decentramento del controllo giurisdizionale sugli atti delle regioni e poiche' l'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto della Regione Sardegna) attiene esclusivamente al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione nelle materie risultanti dagli artt. 117 e 120 della Costituzione, che non comprendono la giurisdizione, deve escludersi che la Costituzione o lo statuto abbiano inteso prevedere sezioni regionali di organi giurisdizionali centrali, neanche nei limiti degli affari concernenti la Regione. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 56 dello Statuto della Regione Sardegna, gli artt. 1 del d.P.R. 29 aprile 1982 n. 240, che istituisce per la Regione Sardegna una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti con sede in Cagliari, 2, comma 1, lett. c e d, ed 11 del medesimo decreto che rispettivamente determinano la competenza della suddetta sezione in materia di pensioni e prescrivono l'obbligo di devoluzione alla stessa delle controversie in corso presso la Corte dei Conti centrale, se di competenza della sezione sarda.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 125
legge costituzionale
art. 56
Altri parametri e norme interposte