Sentenza 212/1984 (ECLI:IT:COST:1984:212)
Massima numero 9645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  12/07/1984;  Decisione del  12/07/1984
Deposito del 18/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9644  9646


Titolo
SENT. 212/84 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - REGIONE SARDEGNA - CORTE DEI CONTI - ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE PER LA REGIONE SARDEGNA - PREVISIONE DELLA COSTITUZIONE O DELLO STATUTO SPECIALE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche' l'art. 125 della Costituzione non riguarda il decentramento del controllo giurisdizionale sugli atti delle regioni e poiche' l'art. 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto della Regione Sardegna) attiene esclusivamente al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione nelle materie risultanti dagli artt. 117 e 120 della Costituzione, che non comprendono la giurisdizione, deve escludersi che la Costituzione o lo statuto abbiano inteso prevedere sezioni regionali di organi giurisdizionali centrali, neanche nei limiti degli affari concernenti la Regione. Sono pertanto costituzionalmente illegittimi, per contrasto con l'art. 56 dello Statuto della Regione Sardegna, gli artt. 1 del d.P.R. 29 aprile 1982 n. 240, che istituisce per la Regione Sardegna una sezione giurisdizionale della Corte dei Conti con sede in Cagliari, 2, comma 1, lett. c e d, ed 11 del medesimo decreto che rispettivamente determinano la competenza della suddetta sezione in materia di pensioni e prescrivono l'obbligo di devoluzione alla stessa delle controversie in corso presso la Corte dei Conti centrale, se di competenza della sezione sarda.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125

legge costituzionale  art. 56

Altri parametri e norme interposte