Sentenza 213/1984 (ECLI:IT:COST:1984:213)
Massima numero 13336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  12/07/1984;  Decisione del  12/07/1984
Deposito del 18/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  13337


Titolo
SENT. 213/84 A. REATI MILITARI - CIRCOSTANZE DEL REATO MILITARE - PROVOCAZIONE - NEGAZIONE DEL CARATTERE DI ATTENUANTE COMUNE - DEROGA ALLA DISCIPLINA DELLE ATTENUANTI COMUNI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La provocazione nel codice penale militare di pace - prevista come circostanza attenuante specifica - si presenta come deroga ad una normativa di carattere generale che trova puntuale applicazione in tema di attenuanti comuni, atteso la complementarieta' del suddetto codice rispetto al codice penale comune.Tale previsione sembra dovuta ad un mero errore di coordinamento tenuto conto che in sede di elaborazione del codice "de quo" la deroga al regime delle attenuanti comuni era stata logicamente concepita quale mera riserva di disciplina differenziata per singoli reati. In base a tali considerazioni va dichiarata la illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. dell'art. 49 c.p.m.p.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte