Sentenza 276/2020 (ECLI:IT:COST:2020:276)
Massima numero 42922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
01/12/2020; Decisione del
01/12/2020
Deposito del 21/12/2020; Pubblicazione in G. U. 23/12/2020
Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione stringata ma sufficiente sulla non manifesta infondatezza riferita a uno dei parametri evocati - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione stringata ma sufficiente sulla non manifesta infondatezza riferita a uno dei parametri evocati - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per genericità e indeterminatezza della censura riferita all'art. 3 Cost. Benché il rimettente si limiti ad affermazioni sintetiche, tale motivazione, sia pur stringata, è sufficiente ad assolvere l'onere di argomentare la non manifesta infondatezza della questione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per genericità e indeterminatezza della censura riferita all'art. 3 Cost. Benché il rimettente si limiti ad affermazioni sintetiche, tale motivazione, sia pur stringata, è sufficiente ad assolvere l'onere di argomentare la non manifesta infondatezza della questione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 7
co. 1
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte