Sentenza 276/2020 (ECLI:IT:COST:2020:276)
Massima numero 42922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  01/12/2020;  Decisione del  01/12/2020
Deposito del 21/12/2020; Pubblicazione in G. U. 23/12/2020
Massime associate alla pronuncia:  42921  42924  42926  42927  42928  42985  42986


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Motivazione stringata ma sufficiente sulla non manifesta infondatezza riferita a uno dei parametri evocati - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, non è accolta l'eccezione di inammissibilità per genericità e indeterminatezza della censura riferita all'art. 3 Cost. Benché il rimettente si limiti ad affermazioni sintetiche, tale motivazione, sia pur stringata, è sufficiente ad assolvere l'onere di argomentare la non manifesta infondatezza della questione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 7  co. 1

legge della Regione Lazio  22/10/2018  n. 7  art. 7  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte