Sentenza 217/1984 (ECLI:IT:COST:1984:217)
Massima numero 14314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 217/84. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMPETENZA PER TERRITORIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO GRADO - DETERMINAZIONE - CRITERI ADOTTATI - LUOGO NEL QUALE HA SEDE L'UFFICIO FINANZIARIO NEI CUI CONFRONTI VIENE PROPOSTO RICORSO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 217/84. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMPETENZA PER TERRITORIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI PRIMO GRADO - DETERMINAZIONE - CRITERI ADOTTATI - LUOGO NEL QUALE HA SEDE L'UFFICIO FINANZIARIO NEI CUI CONFRONTI VIENE PROPOSTO RICORSO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Nella legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, sulla riforma tributaria - e particolarmente negli artt. 10, nn. 3, 14, 15 e 11, n. 2 di essa - non e' stabilito alcun criterio in ordine alla competenza territoriale sia degli uffici finanziari che dei giudici tributari, cosicche' il legislatore delegato era libero di fissare la competenza territoriale tanto di detti uffici (il che e' stato fatto con il d.P.R. n. 644 del 1972) quanto dei giudici tributari (d.P.R. n. 636 del 1972), nel modo ritenuto piu' idoneo e conveniente in rapporto alla peculiarita' della materia. In applicazione della normativa delegata, la quale al riguardo ha richiamato il criterio generale di cui all'art. 18, primo comma, cod. proc. civ., puo' percio' verificarsi, senza violazione degli artt. 76 e 25 Cost., che venga meno la coincidenza tra la circoscrizione delle commissioni tributarie di primo grado e quella dei tribunali civili, con la conseguenza che il contribuente domiciliato in un comune compreso nella circoscrizione territoriale di un tribunale e, quindi, della corrispondente commissione tributaria di primo grado, sia sottratto alla giurisdizione di questa commissione poiche' l'ufficio impositore competente e' stato compreso nella circoscrizione di altro tribunale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, nonche' dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate in riferimento agli artt. 76 e 25 Cost., ed, inoltre, in riferimento, del tutto immotivato e inconferente, all'art. 134 Cost.).
Nella legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, sulla riforma tributaria - e particolarmente negli artt. 10, nn. 3, 14, 15 e 11, n. 2 di essa - non e' stabilito alcun criterio in ordine alla competenza territoriale sia degli uffici finanziari che dei giudici tributari, cosicche' il legislatore delegato era libero di fissare la competenza territoriale tanto di detti uffici (il che e' stato fatto con il d.P.R. n. 644 del 1972) quanto dei giudici tributari (d.P.R. n. 636 del 1972), nel modo ritenuto piu' idoneo e conveniente in rapporto alla peculiarita' della materia. In applicazione della normativa delegata, la quale al riguardo ha richiamato il criterio generale di cui all'art. 18, primo comma, cod. proc. civ., puo' percio' verificarsi, senza violazione degli artt. 76 e 25 Cost., che venga meno la coincidenza tra la circoscrizione delle commissioni tributarie di primo grado e quella dei tribunali civili, con la conseguenza che il contribuente domiciliato in un comune compreso nella circoscrizione territoriale di un tribunale e, quindi, della corrispondente commissione tributaria di primo grado, sia sottratto alla giurisdizione di questa commissione poiche' l'ufficio impositore competente e' stato compreso nella circoscrizione di altro tribunale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 644, nonche' dell'art. 2, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevate in riferimento agli artt. 76 e 25 Cost., ed, inoltre, in riferimento, del tutto immotivato e inconferente, all'art. 134 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 134
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1971
n. 825
art. 0