Sentenza 218/1984 (ECLI:IT:COST:1984:218)
Massima numero 10149
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 218/84. PENSIONI - SERVIZI RISCATTABILI - RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E DI PRATICA PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE PROFESSIONALE - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI RISCATTO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.

Testo
L'equiparazione della misura del contributo di riscatto a quella della ritenuta in conto entrate Tesoro applicata ai fini del trattamento di quiescenza del personale statale, sebbene ricorrente in numerosi casi, non costituisce una regola costante ed inderogabile, la difformita' dalla quale concreti di per se' un'ingiustificata disparita' di trattamento, dovendosi riconoscere al legislatore, negli ovvi limiti della razionalita', un ambito di discrezionalita' non solo nello scegliere i periodi o servizi da ammetterre a riscatto, ma anche nello stabilire se porre a carico del dipendente il relativo onere in tutto o in parte. (Nella specie, alla stregua di tale principio, e' stata riconosciuta la legittimita' della mancata equiparazione suddetta, ai fini del riscatto di periodi di iscrizione ad albo professionale e di pratica per in conseguimento dell'abilitazione professionale, rilevandosi la razionalita' di tale scelta del legislatore anche alla stregua della circostanza che la piu' alta misura del contributo dovuto per tale riscatto, rispetto a quella fissata con riferimento al periodo di studi universitari ed affini, si giustifica con la considerazione che l'attivita' di studio ammessa a riscatto comporta un ritardo nell'inizio dell'attivita' lavorativa, mentre quella professionale si concreta nello svolgimento di un lavoro, come tale suscettibile di rimunerazione e di autonoma tutela assicurativa).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte