Sentenza 219/1984 (ECLI:IT:COST:1984:219)
Massima numero 14966
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14965  14967  14968  14970  14971  14975  14981  14982  14983  14984  14992  14993  14994  14995  14996  14997


Titolo
SENT. 219/84 B. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - DELEGAZIONE SINDACALE - COMPOSIZIONE - RAPPRESENTANTI DELLE CATEGORIE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE PER OGNI SINGOLO COMPARTO E CONFEDERAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SU BASE NAZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Inammissibilita' per difetto di motivazione - non solo in ordine alla supposta identificazione della "disciplina in base ad accordi" ex art. 3 della legge n. 93, del 1983 con la contrattazione collettiva, direttamente operante, di cui all'art. 39 della Costituzione, ma anche in merito alla attinenza del parametro invocato alla lamentata lesione dell'autonomia regionale - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 3, 6 e 10 della l. 29 marzo 1983, n. 93, denunziati, per violazione dell'art. 39, quarto comma, Cost., in quanto prevedono una disciplina in base ad accordi sindacali e come componenti della delegazione sindacale, i rappresentanti delle categorie maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e le confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39  co. 4

Altri parametri e norme interposte