Sentenza 219/1984 (ECLI:IT:COST:1984:219)
Massima numero 14967
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 219/84 C. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - RAPPORTO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITA' MONTANE, LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI - COMPETENZA DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
SENT. 219/84 C. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - RAPPORTO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITA' MONTANE, LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI - COMPETENZA DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE IN MATERIA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".
Testo
La potesta' della Regione Trentino-Alto Adige di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto nonche' di stabilire con legge i principi generali ai quali i comuni si debbano attenere nel regolare l'ordinamento del proprio personale, costituisce una competenza legislativa tipica che lo Stato attribuisce alla Regione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della l. 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui, nel disciplinare gli accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, province, comunita' montane, loro consorzi o associazioni, non fa salva la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della Regione stessa. - S. n. 100/1980.
La potesta' della Regione Trentino-Alto Adige di emanare norme legislative in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto nonche' di stabilire con legge i principi generali ai quali i comuni si debbano attenere nel regolare l'ordinamento del proprio personale, costituisce una competenza legislativa tipica che lo Stato attribuisce alla Regione. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 8 della l. 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui, nel disciplinare gli accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, province, comunita' montane, loro consorzi o associazioni, non fa salva la competenza della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista dall'art. 65 dello statuto speciale della Regione stessa. - S. n. 100/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 65
Altri parametri e norme interposte