Sentenza 219/1984 (ECLI:IT:COST:1984:219)
Massima numero 14968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 219/84 D. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - ACCORDI SINDACALI PER I DIPENDENTI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI (U.S.L.) - APPLICABILITA' DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L. N. 93 DEL 1983 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 219/84 D. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - ACCORDI SINDACALI PER I DIPENDENTI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI (U.S.L.) - APPLICABILITA' DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ART. 8 DELLA L. N. 93 DEL 1983 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Essendo le Unita' Sanitarie Locali "una struttura operativa dei comuni, singoli o associati e delle comunita' montane" (art. 15, primo comma, l. n. 833 del 1978), la conseguente applicabilita' agli accordi sindacali per i dipendenti da esse, del procedimento centralizzato di cui all'art. 8 della l. n. 93 del 1983, previsto per i dipendenti dei comuni e delle province - e non invece del procedimento stabilito per il personale delle regioni dall'art. 10 della stessa legge n. 93 del 1983 - costituisce violazione delle competenze riservate alle regioni a statuto ordinario e, "a fortiori", di quelle attribuite alle regioni a statuto speciale e province autonome, in materia sanitaria. Pertanto, l'art. 9 della l. 29 marzo 1983, n. 93, e' costituzionalmente illegittimo. - S. n. 307/1983.
Essendo le Unita' Sanitarie Locali "una struttura operativa dei comuni, singoli o associati e delle comunita' montane" (art. 15, primo comma, l. n. 833 del 1978), la conseguente applicabilita' agli accordi sindacali per i dipendenti da esse, del procedimento centralizzato di cui all'art. 8 della l. n. 93 del 1983, previsto per i dipendenti dei comuni e delle province - e non invece del procedimento stabilito per il personale delle regioni dall'art. 10 della stessa legge n. 93 del 1983 - costituisce violazione delle competenze riservate alle regioni a statuto ordinario e, "a fortiori", di quelle attribuite alle regioni a statuto speciale e province autonome, in materia sanitaria. Pertanto, l'art. 9 della l. 29 marzo 1983, n. 93, e' costituzionalmente illegittimo. - S. n. 307/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 97
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte