Sentenza 219/1984 (ECLI:IT:COST:1984:219)
Massima numero 14970
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14965  14966  14967  14968  14971  14975  14981  14982  14983  14984  14992  14993  14994  14995  14996  14997


Titolo
SENT. 219/84 E. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - ACCORDI SINDACALI IN SEDE NAZIONALE PER I DIPENDENTI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI - MERO RECEPIMENTO DA PARTE DELLA LEGGE REGIONALE APPROVATIVA DELL'ACCORDO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN PARTE QUA".

Testo
Il principio della disciplina in base ad accordi di cui all'art. 3 della l. n. 93 del 1983, va conciliato, nella sua operativita', con il principio di cui al precedente art. 2, secondo il quale nelle regioni deve essere regolato con legge l'ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto quanto agli ambiti indicati nell'art. 2 stesso. Conseguentemente, costituisce violazione delle competenze regionali in materia, nonche' del principio della riserva di legge, la previsione di un mero recepimento dell'accordo sindacale in sede nazionale da parte della legge della regione, senza possibilita' di un adeguamento dello stesso, allorche' necessario, alle peculiarita' dell'ordinamento degli uffici e alle disponibilita' del bilancio della regione stessa. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117 e 97 Cost. - rimanendo conseguentemente assorbita la denunzia di incostituzionalita' in riferimento all'art. 81 Cost. - l'art. 10, terzo comma, della l. 29 marzo 1983, n. 93, nella parte in cui non prevede che la legge regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi necessari dalla "disciplina di legge" in materia di ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente art. 2 e quelli richiesti dalle altre peculiarita' del rispettivo ordinamento, nonche' dalle disponibilita' del bilancio regionale. - S. n. 65/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte