Sentenza 219/1984 (ECLI:IT:COST:1984:219)
Massima numero 14971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14965  14966  14967  14968  14970  14975  14981  14982  14983  14984  14992  14993  14994  14995  14996  14997


Titolo
SENT. 219/84 F. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - DELEGAZIONI SINDACALI - COMPOSIZIONE - CRITERI - APPLICABILITA' ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Le disposizioni della legge n. 93 del 1983, disciplinanti la composizione delle delegazioni sindacali che debbono partecipare alla stipulazione degli accordi ivi previsti, debbono essere applicate alla Provincia autonoma di Bolzano solo compatibilmente con la tutela delle minoranze disposta dagli artt. 89 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige e 9 delle relative Norme di attuazione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 5, secondo comma, 6, quarto comma, 8, 9, 12, terzo comma, 14, 25 e 30, terzo comma, della l. 29 marzo 1983, n. 93, denunziati in riferimento all'art. 89 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 89

Altri parametri e norme interposte