Sentenza 219/1984 (ECLI:IT:COST:1984:219)
Massima numero 14975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14965  14966  14967  14968  14970  14971  14981  14982  14983  14984  14992  14993  14994  14995  14996  14997


Titolo
SENT. 219/84 G. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - "ACCORDI DECENTRATI PER SINGOLE BRANCHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER SINGOLI ENTI, ANCHE PER AREE TERRITORIALMENTE DELIMITATE NEGLI ACCORDI DI COMPARTO" - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA' ALLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 14 della legge n. 93 del 1983, concernente "gli accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto" non e' applicabile alla Provincia di Bolzano, non solo per la specificita' delle disposizioni dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, ma anche per quanto disposto dallo stesso art. 14, secondo comma, il quale, nel regolare le delegazioni per gli accordi relativi ad una pluralita' di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, stabilisce che la delegazione statale sia presieduta "dal Commissario del Governo e dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale", senza menzionare le provincie autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della l. 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento all'art. 89 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 89

Altri parametri e norme interposte