Sentenza 219/1984 (ECLI:IT:COST:1984:219)
Massima numero 14975
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 219/84 G. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - "ACCORDI DECENTRATI PER SINGOLE BRANCHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER SINGOLI ENTI, ANCHE PER AREE TERRITORIALMENTE DELIMITATE NEGLI ACCORDI DI COMPARTO" - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA' ALLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 219/84 G. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - "ACCORDI DECENTRATI PER SINGOLE BRANCHE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER SINGOLI ENTI, ANCHE PER AREE TERRITORIALMENTE DELIMITATE NEGLI ACCORDI DI COMPARTO" - PROCEDIMENTO - APPLICABILITA' ALLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
L'art. 14 della legge n. 93 del 1983, concernente "gli accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto" non e' applicabile alla Provincia di Bolzano, non solo per la specificita' delle disposizioni dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, ma anche per quanto disposto dallo stesso art. 14, secondo comma, il quale, nel regolare le delegazioni per gli accordi relativi ad una pluralita' di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, stabilisce che la delegazione statale sia presieduta "dal Commissario del Governo e dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale", senza menzionare le provincie autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della l. 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento all'art. 89 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige).
L'art. 14 della legge n. 93 del 1983, concernente "gli accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di comparto" non e' applicabile alla Provincia di Bolzano, non solo per la specificita' delle disposizioni dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, ma anche per quanto disposto dallo stesso art. 14, secondo comma, il quale, nel regolare le delegazioni per gli accordi relativi ad una pluralita' di uffici locali dello Stato aventi sede nella medesima regione, stabilisce che la delegazione statale sia presieduta "dal Commissario del Governo e dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale", senza menzionare le provincie autonome. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della l. 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento all'art. 89 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
Altri parametri e norme interposte