Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del Parco regionale dell'Appia Antica - Applicazione al territorio oggetto di ampliamento delle misure di salvaguardia previste da precedente legge regionale, senza indennizzo - Denunciata disparità di trattamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, i quali stabiliscono, rispettivamente, l'ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, e che, nelle more dell'adeguamento, limitatamente al territorio oggetto di ampliamento si applicano le misure di salvaguardia che vietano l'attività edificatoria. La disposizione censurata non regola in forma legislativa un oggetto normalmente affidato alla funzione amministrativa, dal momento che la modifica del perimetro dei parchi regionali può avvenire sia con legge regionale, nel rispetto del procedimento regolato dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991 - spettando poi al piano del parco di precisare la disciplina della nuova area tutelata -, sia in sede di adozione o modifica del piano del parco. Neppure essa interferisce sulla validità degli atti amministrativi oggetto dei giudizi pendenti (peraltro non precisati), non essendo la sua efficacia retroattiva; né riserva ai sottoscrittori del programma integrato di intervento (PRINT) ricadente nell'area oggetto dell'ampliamento un trattamento deteriore rispetto ai proprietari dei terreni inclusi nel perimetro del parco precedentemente, poiché per questi ultimi i preesistenti strumenti urbanistici attuativi sono stati fatti salvi dal piano del parco, mentre il comma 2 censurato si limita a disporre misure di salvaguardia nelle more dell'adeguamento del medesimo piano. Quanto alla asserita disparità del trattamento rispetto ai sottoscrittori degli altri PRINT limitrofi, esclusi dall'ampliamento del parco, il rimettente stesso dà atto della diversa oggettiva condizione dei terreni dei diversi PRINT. Infine, la norma censurata, imponendo misure di salvaguardia comportanti l'inedificabilità assoluta dei terreni, neppure lede il ragionevole affidamento ingenerato nelle società ricorrenti dall'avvenuta approvazione del PRINT e dalla sottoscrizione della successiva convenzione urbanistica. La pianificazione urbanistica - espressa, nel caso di specie, da un progetto edificatorio già approvato -, non ha infatti un valore preclusivo del pieno dispiegarsi della tutela ambientale. Resta tuttavia l'anomalia insita nel fatto che il progetto edificatorio è stato approvato dallo stesso ente (la Regione Lazio) che poi ha incluso l'area in questione nel parco regionale dell'Appia Antica; restano inoltre impregiudicati gli strumenti con cui le società potranno far valere, se del caso in sede giurisdizionale, le proprie aspettative e l'avvenuta cessione delle aree al Comune. (Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2020, n. 180 del 2019, n. 86 del 2019, n. 245 del 2018, n. 172 del 2018, n. 121 del 2018 e n. 367 del 2007).
L'aspettativa edificatoria dei privati non può essere considerata un elemento idoneo a impedire il pieno esplicarsi della tutela del bene riconosciuto di valore ambientale. (Precedente citato: sentenza n. 126 del 2016).
Il codice dei beni culturali e del paesaggio definisce, con efficacia vincolante anche per le Regioni, i rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio - sia contenute in un atto di pianificazione, sia espresse in atti autorizzativi puntuali, come il permesso di costruire - secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile ad opera della legislazione regionale. (Precedente citato: sentenza n. 11 del 2016).
Qualora la legislazione regionale incida sulle aree protette (siano esse nazionali o regionali), deve conformarsi ai principi fondamentali contenuti nella legge quadro n. 394 del 1991, la quale - ricondotta alla materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" - detta gli standard minimi uniformi di tutela, che le Regioni possono accompagnare con un surplus di tutela, ma non derogare in peius. (Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2020, n. 43 del 2020, n. 290 del 2019, n. 180 del 2019, n. 121 del 2018, n. 74 del 2017 e n. 14 del 2012).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio di eguaglianza esprime un giudizio di relazione in virtù del quale a situazioni eguali deve corrispondere l'identica disciplina e, all'inverso, discipline differenziate andranno coniugate a situazioni differenti, ciò che equivale a postulare che la disamina della conformità di una norma a quel principio deve svilupparsi secondo un modello dinamico, incentrandosi sul "perché" una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione, e quindi trarne le debite conclusioni in punto di corretto uso del potere normativo. (Precedenti citati: sentenze n. 89 del 1996, n. 241 del 2014 e n. 5 del 2000).