Sentenza 219/1984 (ECLI:IT:COST:1984:219)
Massima numero 14981
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 219/84 H. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - APPLICABILITA' AI DIPENDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 219/84 H. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - APPLICABILITA' AI DIPENDENTI DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Per il principio generale di cui alla l. n. 93 del 1983, della disciplina in base ad accordi, applicabile anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, queste - nonostante che rimangano salve le rispettive competenze in materia di trattamento dei dipendenti delle camere di commercio e che, quindi, nessuno dei procedimenti specificamente previsti da tale legge sia suscettibile di applicazione diretta al riguardo - debbono legiferare anche in materia di detto personale con il presupposto dell'accordo sindacale in sede regionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 8, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - S. n. 65/1982.
Per il principio generale di cui alla l. n. 93 del 1983, della disciplina in base ad accordi, applicabile anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, queste - nonostante che rimangano salve le rispettive competenze in materia di trattamento dei dipendenti delle camere di commercio e che, quindi, nessuno dei procedimenti specificamente previsti da tale legge sia suscettibile di applicazione diretta al riguardo - debbono legiferare anche in materia di detto personale con il presupposto dell'accordo sindacale in sede regionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento all'art. 4, n. 8, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). - S. n. 65/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
Altri parametri e norme interposte