Sentenza 219/1984 (ECLI:IT:COST:1984:219)
Massima numero 14982
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 219/84 I. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - ISPETTORI ALLE DIPENDENZE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - ATTRIBUZIONI - COMPITI DI VERIFICA CIRCA LA CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI COLLETTIVI - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 219/84 I. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - ISPETTORI ALLE DIPENDENZE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - ATTRIBUZIONI - COMPITI DI VERIFICA CIRCA LA CORRETTA APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI COLLETTIVI - VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli ispettori, cui, ai sensi dell'art. 27 l. n. 93 del 1983, e' affidato il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi, svolgono solo una attivita' conoscitiva, di verificazione, che puo' essere utilizzata dal Dipartimento della funzione pubblica ai fini del coordinamento e della programmazione nonche' della predisposizione della relazione al Parlamento secondo il precedente art. 16 stessa legge: tale attivita' non costituisce quindi controllo sulle leggi regionali, ai fini del visto, ne' controllo di legittimita' sugli atti amministrativi (artt. 127 e 125 Cost.) e pertanto non lede l'autonomia regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento allo statuto della regione Trentino-Alto Adige ed agli artt. 118, 124, 125 e 127 Cost.).
Gli ispettori, cui, ai sensi dell'art. 27 l. n. 93 del 1983, e' affidato il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi, svolgono solo una attivita' conoscitiva, di verificazione, che puo' essere utilizzata dal Dipartimento della funzione pubblica ai fini del coordinamento e della programmazione nonche' della predisposizione della relazione al Parlamento secondo il precedente art. 16 stessa legge: tale attivita' non costituisce quindi controllo sulle leggi regionali, ai fini del visto, ne' controllo di legittimita' sugli atti amministrativi (artt. 127 e 125 Cost.) e pertanto non lede l'autonomia regionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, sollevata in riferimento allo statuto della regione Trentino-Alto Adige ed agli artt. 118, 124, 125 e 127 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 124
Costituzione
art. 125
Costituzione
art. 127
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 0
Altri parametri e norme interposte