Sentenza 219/1984 (ECLI:IT:COST:1984:219)
Massima numero 14984
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 219/84 M. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - PRINCIPI IN ESSA CONTENUTI - NATURA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE E CARATTERE INNOVATORE - APPLICABILITA' ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 219/84 M. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - PRINCIPI IN ESSA CONTENUTI - NATURA DI NORME FONDAMENTALI DI RIFORMA ECONOMICO-SOCIALE E CARATTERE INNOVATORE - APPLICABILITA' ALLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge 29 marzo 1983, n. 93, realizza una grande riforma economico-sociale: essa rappresenta una svolta di rilievo storico nell'ambito del pubblico impiego in quanto sostituisce al precedente sistema, incentrato sul momento autoritativo, un sistema che fa perno sul consenso dei soggetti interessati e introduce dei principi - quali quello della "disciplina in base ad accordi" sia nella sede nazionale che in quella delle regioni e province a statuto speciale (art. 3), con la definizione della materia riservata a "disciplina di legge" (art. 2); il "principio di omogeneizzazione" delle posizioni e trattamenti (art. 4), quello della "mobilita'" (art. 19), quelli in tema di responsabilita' (art. 22, secondo comma) - il cui carattere di "novita'" (e quindi la loro attitudine a sostanziare una "riforma") non e' escluso dalle anticipazioni parziali che dei principi stessi possano essersi verificate. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119, 120, 121 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del titolo I e dell'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93). - S. n. 21/1978.
La legge 29 marzo 1983, n. 93, realizza una grande riforma economico-sociale: essa rappresenta una svolta di rilievo storico nell'ambito del pubblico impiego in quanto sostituisce al precedente sistema, incentrato sul momento autoritativo, un sistema che fa perno sul consenso dei soggetti interessati e introduce dei principi - quali quello della "disciplina in base ad accordi" sia nella sede nazionale che in quella delle regioni e province a statuto speciale (art. 3), con la definizione della materia riservata a "disciplina di legge" (art. 2); il "principio di omogeneizzazione" delle posizioni e trattamenti (art. 4), quello della "mobilita'" (art. 19), quelli in tema di responsabilita' (art. 22, secondo comma) - il cui carattere di "novita'" (e quindi la loro attitudine a sostanziare una "riforma") non e' escluso dalle anticipazioni parziali che dei principi stessi possano essersi verificate. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 97, 117, 118, 119, 120, 121 Cost., della questione di legittimita' costituzionale del titolo I e dell'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93). - S. n. 21/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 120
Costituzione
art. 121
Altri parametri e norme interposte