Sentenza 219/1984 (ECLI:IT:COST:1984:219)
Massima numero 14992
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 219/84 N. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE QUADRO - PRINCIPI IN ESSA CONTENUTI - LIMITI ALLA POTESTA' DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME E DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - DIFFERENZIAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 219/84 N. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE QUADRO - PRINCIPI IN ESSA CONTENUTI - LIMITI ALLA POTESTA' DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME E DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - DIFFERENZIAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Quale che sia il grado di perfezione tecnica che si voglia attribuire alla formulazione dell'art. 1 della legge n. 93 del 1983, non e' possibile confondere i "principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost." con le "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica" - dovendosi considerare tutta la legge e non un solo articolo, cosicche' e' da escludersi che la legge ponga alla potesta' delle regioni a statuto speciale e province autonome gli stessi limiti cui assoggetta le regioni a statuto ordinario. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., 4 e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, 4, n. 1, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93).
Quale che sia il grado di perfezione tecnica che si voglia attribuire alla formulazione dell'art. 1 della legge n. 93 del 1983, non e' possibile confondere i "principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 Cost." con le "norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica" - dovendosi considerare tutta la legge e non un solo articolo, cosicche' e' da escludersi che la legge ponga alla potesta' delle regioni a statuto speciale e province autonome gli stessi limiti cui assoggetta le regioni a statuto ordinario. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., 4 e 5 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 4 e 5 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, 4, n. 1, dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 29 marzo 1983, n. 93).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Valle d'Aosta
art. 4
statuto regione Valle d'Aosta
art. 5
statuto regione Friuli Venezia Giulia
art. 4
Altri parametri e norme interposte