Sentenza 219/1984 (ECLI:IT:COST:1984:219)
Massima numero 14993
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14965  14966  14967  14968  14970  14971  14975  14981  14982  14983  14984  14992  14994  14995  14996  14997


Titolo
SENT. 219/84 O. IMPIEGO PUBBLICO - LEGGE-QUADRO - DISCIPLINA IN BASE AD ACCORDI - ACCORDI SINDACALI IN SEDE NAZIONALE - APPLICABILITA' ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI "MERO RECEPIMENTO" DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 10, primo e secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente gli accordi sindacali in sede nazionale, non e' applicabile alle regioni a statuto speciale e province autonome, ne' e' possibile desumere dalla norma un "principio" vincolante per le stesse: peraltro, neanche le regioni a statuto ordinario sono, relativamente a tale norma, soggette ad un obbligo di mero "recepimento" dell'accordo sindacale nella legge regionale (v. massima E). (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, primo e secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, in riferimento agli artt. 4 e 5 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 5

Altri parametri e norme interposte