Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del Parco regionale dell'Appia Antica - Applicazione al territorio oggetto di ampliamento delle misure di salvaguardia previste da precedente legge regionale, senza indennizzo - Denunciata violazione del diritto di proprietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 42 Cost., dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, i quali stabiliscono, rispettivamente, l'ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, e che, nelle more dell'adeguamento, limitatamente al territorio oggetto di ampliamento si applicano le misure di salvaguardia che vietano l'attività edificatoria. L'essere le aree oggetto di ampliamento precedentemente indicate da un programma integrato di intervento (PRINT) e dalla relativa convenzione urbanistica non fa assumere al divieto di edificazione censurato natura espropriativa, attraendolo nell'orbita dell'art. 42, terzo comma, Cost., con conseguente obbligo di indennizzo. Sia la legge n. 394 del 1991 che la legge n. 308 del 2004 - per cui i vincoli paesaggistici prevalgono sugli strumenti urbanistici, senza eccezioni di sorta, cosicché il privato può solo chiedere la traslazione del diritto di edificare su area diversa - escludono infatti che il vincolo avente finalità ambientale, qualora vanifichi uno strumento urbanistico attuativo, cessi di restare sotto il regime del secondo comma dell'art. 42 Cost., per passare a quello del terzo comma; inoltre, una volta riconosciuto che le limitazioni ambientali sono espressive del modo di essere in sé dei beni di cui si tratta, non vi può essere spazio, sul piano logico prima ancora che giuridico, per costruire ipotesi derogatorie legate a diverse condizioni dei beni stessi.
I limiti alla proprietà aventi finalità di tutela paesaggistica e, in senso lato, ambientale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'art. 42, terzo comma, Cost., perché non hanno carattere espropriativo e quindi non richiedono un indennizzo. I vincoli di tipo ambientale, a differenza di quelli di carattere urbanistico che derivano da scelte della pubblica amministrazione idonee a condizionare discrezionalmente le facoltà di godimento del bene, sono infatti espressivi di caratteristiche intrinseche del bene, di cui l'amministrazione si limita a registrare l'esistenza, e costituiscono attuazione di quanto previsto dall'art. 42, secondo comma, Cost., ossia della determinazione per legge del regime del diritto di proprietà. (Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2016 e n. 56 del 1968).