Sentenza 220/1984 (ECLI:IT:COST:1984:220)
Massima numero 9582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 220/84 - IMPIEGO PUBBLICO - PROMOZIONE - DIRITTO - MATURAZIONE DELL'ANZIANITA' - POSIZIONE GIURIDICA ACQUISITA - INCONFIGURABILITA' AI FINI DELLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 220/84 - IMPIEGO PUBBLICO - PROMOZIONE - DIRITTO - MATURAZIONE DELL'ANZIANITA' - POSIZIONE GIURIDICA ACQUISITA - INCONFIGURABILITA' AI FINI DELLO SCRUTINIO PER MERITO COMPARATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La maturazione dell'anzianita' prescritta per l'ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la promozione del pubblico dipendente alla qualifica superiore non costituisce posizione giuridica acquisita, ma mera aspettativa subordinata all'esito favorevole dello scrutinio. Pertanto, poiche' l'ordinamento del personale dipendente da enti pubblici in linea di principio e' suscettibile di essere disciplinato diversamente nel corso del tempo senza che resti cristallizzata la posizione di carriera alla quale siano gia' pervenuti i singoli impiegati, gli articoli 111, primo comma, 149, primo e secondo comma, e 153, secondo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e l'art. 65 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nelle parti in cui, col retrodatare le promozioni all'1 luglio 1970, hanno impedito agli impiegati di conseguire la promozione in base alle norme previgenti e quindi di beneficiare della riduzione della anzianita' prevista per la promozione alla qualifica superiore, non eccedono i limiti della delega (artt. 11, comma sesto, e 12, comma secondo, lett. i, della legge 18 marzo 1968, n. 249 modificata dagli artt. 9 e 12 della legge 28 ottobre 1970 n. 775) che ha fatto salve le posizioni giuridiche acquisite e non le mere aspettative di carriera (Non fondatezza della questione di legittimtia' costituzionale degli artt. 111, comma primo, 149, commi primo e secondo, 153, comma secondo, d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e dell'art. 65 d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, in riferimento all'art. 76 Cost.).
La maturazione dell'anzianita' prescritta per l'ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la promozione del pubblico dipendente alla qualifica superiore non costituisce posizione giuridica acquisita, ma mera aspettativa subordinata all'esito favorevole dello scrutinio. Pertanto, poiche' l'ordinamento del personale dipendente da enti pubblici in linea di principio e' suscettibile di essere disciplinato diversamente nel corso del tempo senza che resti cristallizzata la posizione di carriera alla quale siano gia' pervenuti i singoli impiegati, gli articoli 111, primo comma, 149, primo e secondo comma, e 153, secondo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e l'art. 65 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nelle parti in cui, col retrodatare le promozioni all'1 luglio 1970, hanno impedito agli impiegati di conseguire la promozione in base alle norme previgenti e quindi di beneficiare della riduzione della anzianita' prevista per la promozione alla qualifica superiore, non eccedono i limiti della delega (artt. 11, comma sesto, e 12, comma secondo, lett. i, della legge 18 marzo 1968, n. 249 modificata dagli artt. 9 e 12 della legge 28 ottobre 1970 n. 775) che ha fatto salve le posizioni giuridiche acquisite e non le mere aspettative di carriera (Non fondatezza della questione di legittimtia' costituzionale degli artt. 111, comma primo, 149, commi primo e secondo, 153, comma secondo, d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e dell'art. 65 d.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, in riferimento all'art. 76 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 18/03/1968
n. 269
art. 11
co. 6
legge 18/03/1968
n. 269
art. 16
co. 2 lett. I
legge 28/10/1970
n. 775
art. 9
legge 28/10/1970
n. 775
art. 12