Sentenza 222/1984 (ECLI:IT:COST:1984:222)
Massima numero 11441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 222/84. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - FALLIMENTO - CREDITI AMMESSI - IMPUGNAZIONE IN PERSONA DEL FALLITO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'esclusione della legittimazione del fallito all'impugnazione dei crediti ammessi non e' costituzionalmente illegittima. Infatti, detta esclusione trova non irrazionale giustificazione nella natura dello speciale procedimento fallimentare diretto alla tutela di interessi generali ed aventi carattere unitario. D'altronde la partecipazione del fallito alla fase sommaria della verificazione del passivo consente al fallito stesso di rappresentare le ragioni che vanno poste a fondamento del decreto di ammissione al passivo, mentre la legittimazione personale del fallito all'impugnazione dei crediti ammessi favorirebbe il perpetuarsi della cognizione ordinaria con grande nocumento dei creditori. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art 100 R.D 16 marzo 1942, n. 267, sollevato in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede la legittimazione del fallito a esperire l'impugnazione dei crediti ammessi). - Cfr. sent. n. 195/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte