Sentenza 276/2020 (ECLI:IT:COST:2020:276)
Massima numero 42927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
01/12/2020; Decisione del
01/12/2020
Deposito del 21/12/2020; Pubblicazione in G. U. 23/12/2020
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del Parco regionale dell'Appia Antica - Applicazione al territorio oggetto di ampliamento delle misure di salvaguardia previste da precedente legge regionale, senza indennizzo - Denunciata violazione del diritto di impresa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del Parco regionale dell'Appia Antica - Applicazione al territorio oggetto di ampliamento delle misure di salvaguardia previste da precedente legge regionale, senza indennizzo - Denunciata violazione del diritto di impresa - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 41 Cost., dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, i quali stabiliscono, rispettivamente, l'ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, e che, nelle more dell'adeguamento, limitatamente al territorio oggetto di ampliamento si applicano le misure di salvaguardia che vietano l'attività edificatoria. L'essere le aree oggetto di ampliamento precedentemente indicate da un programma integrato di intervento (PRINT) e dalla relativa convenzione urbanistica non lede il principio di libera iniziativa economica privata - la quale non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale -, in quanto la questione ha carattere sostanzialmente ancillare rispetto alle censure sollevate con riferimento al secondo comma dell'art. 42 Cost. - dichiarate ugualmente non fondate -, che ammette limitazioni della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 41 Cost., dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, i quali stabiliscono, rispettivamente, l'ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, e che, nelle more dell'adeguamento, limitatamente al territorio oggetto di ampliamento si applicano le misure di salvaguardia che vietano l'attività edificatoria. L'essere le aree oggetto di ampliamento precedentemente indicate da un programma integrato di intervento (PRINT) e dalla relativa convenzione urbanistica non lede il principio di libera iniziativa economica privata - la quale non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale -, in quanto la questione ha carattere sostanzialmente ancillare rispetto alle censure sollevate con riferimento al secondo comma dell'art. 42 Cost. - dichiarate ugualmente non fondate -, che ammette limitazioni della proprietà allo scopo di assicurarne la funzione sociale.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 7
co. 1
legge della Regione Lazio
22/10/2018
n. 7
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte