Sentenza 224/1984 (ECLI:IT:COST:1984:224)
Massima numero 10151
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 224/84. PENSIONI - CARABINIERI - MILITARI DI TRUPPA - ESCLUSIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE NORMALE PER I MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI CESSATI DAL SERVIZIO PER INVALIDITA' CONTRATTA A CAUSA DI GUERRA O PER AVERE CONSEGUITO TRATTAMENTO PENSIONISTICO DOPO ULTIMATA LA PRIMA RAFFERMA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI VICEBRIGADIERI DELLA STESSA ARMA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER LA NATURA ADDITIVA DELLA SENTENZA RICHIESTA ALLA CORTE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 63 del d.P.R. n. 1092 del 1973, per la parte escludente dal diritto alla pensione normale i militari di truppa dell'Arma dei Carabinieri cessati dal servizio per invalidita' contratta a causa di guerra o per avere conseguito trattamento pensionistico dopo ultimata la prima rafferma, per ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai vicebrigadieri della stessa arma, cui compete il diritto alla pensione anzidetta nella sopra accennata situazione, posto che tale sperequazione viene denunciata non come regola sullo status e sulla carriera, ma perche' divenuta, attraverso il recepimento nella disposizione impugnata, regola sulla pensione, proponendosene l'eliminazione esclusivamente col limitare la portata del recepimento stesso alla parte riguardante il trattamento del vicebrigadiere, da estendere, in quanto meno limitativo, ai militari di truppa e cosi' richiedendosi alla Corte una sentenza additiva ad alto tasso di manipolazione, sebbene non sia nella specie riscontrabile un modello di soluzione obbligata al quale ogni intervento perequativo deve adeguarsi per non invadere ne' comprimere la discrezionalita' legislativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte