Sentenza 225/1984 (ECLI:IT:COST:1984:225)
Massima numero 12113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  12114


Titolo
SENT. 225/84 A. IMPUGNAZIONI PENALI - IMPUTATO LATITANTE - TERMINE - DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORRE IMPUGNAZIONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE DA PARTE DEL DIFENSORE - DECORRENZA, SECONDO IL DIRITTO VIVENTE, DALLA NOTIFICAZIONE DEL MANDATO AL DIFENSORE ANZICHE' DAL MOMENTO DELLA ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE,DELLA RELATIVA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Poiche' la giurisprudenza ordinaria e' ormai costantemente orientata nel senso che il termine per impugnare il mandato di cattura decorre non dal verbale di vane ricerche, ma dalla consegna o dalla notificazione del mandato di cattura o comunque dal momento in cui l'imputato latitante ne abbia avuto piena conoscenza, deve ritenersi assicurata sia all'imputato latitante sia al suo difensore la conoscenza del momento iniziale della decorrenza del termine per impugnare il mandato di cattura. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale degli artt 151, commi 2 e 3, 263-bis c.p.p. e 10 d.P.R. 25 ottobre 1955, n. 932)

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte