Sentenza 226/1984 (ECLI:IT:COST:1984:226)
Massima numero 9763
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 226/84 C. TRIBUTI (IN GENERE) - IMPOSTA DI REGISTRO - MATERIA EDILIZIA - OBBLIGAZIONE SOLIDALE CONDIZIONATA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA A CARICO DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE - RAPPORTI TRA DEBITORI SOLIDALI - INADEMPIMENTO DEL SOLO COMPRATORE - INESPERIBILITA' DI MEZZI DI TUTELA PREVENTIVA A FAVORE DEL VENDITORE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - ESPERIBILITA' DI ALTRI MEZZI DI TUTELA A FAVORE DEL VENDITORE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 226/84 C. TRIBUTI (IN GENERE) - IMPOSTA DI REGISTRO - MATERIA EDILIZIA - OBBLIGAZIONE SOLIDALE CONDIZIONATA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA A CARICO DEL VENDITORE E DEL COMPRATORE - RAPPORTI TRA DEBITORI SOLIDALI - INADEMPIMENTO DEL SOLO COMPRATORE - INESPERIBILITA' DI MEZZI DI TUTELA PREVENTIVA A FAVORE DEL VENDITORE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. - ESPERIBILITA' DI ALTRI MEZZI DI TUTELA A FAVORE DEL VENDITORE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La inesperibilita' di mezzi di tutela preventiva di tipo inibitorio od anticipatorio da parte del condebitore solidale, nel caso di obbligazione sospensivamente condizionata, nei confronti di altro condebitore solidale, che sia in grado di influire con il proprio comportamento sul mancato avveramento della condizione, non importa per se' stessa violazione dell'art. 24 Cost.: la denunciata violazione non sussiste infatti per la sola mancanza di mezzi di tutela di un dato tipo, quando ne soccorrono altri, quanto meno di tipo reintegrativo. Ne' nella specie, relativa all'obbligazione solidale tributaria per il pagamento dell'imposta di registro, possono ravvisarsi diritti per la cui natura sia essenziale una tutela preventiva di tipo inibitorio o anticipatorio (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 93 n. 1 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e 20 l. 2 luglio 1949 n. 408 sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - cfr. S.n. 63/1982.
La inesperibilita' di mezzi di tutela preventiva di tipo inibitorio od anticipatorio da parte del condebitore solidale, nel caso di obbligazione sospensivamente condizionata, nei confronti di altro condebitore solidale, che sia in grado di influire con il proprio comportamento sul mancato avveramento della condizione, non importa per se' stessa violazione dell'art. 24 Cost.: la denunciata violazione non sussiste infatti per la sola mancanza di mezzi di tutela di un dato tipo, quando ne soccorrono altri, quanto meno di tipo reintegrativo. Ne' nella specie, relativa all'obbligazione solidale tributaria per il pagamento dell'imposta di registro, possono ravvisarsi diritti per la cui natura sia essenziale una tutela preventiva di tipo inibitorio o anticipatorio (non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 93 n. 1 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 e 20 l. 2 luglio 1949 n. 408 sollevata in riferimento all'art. 24 Cost.). - cfr. S.n. 63/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte