Sentenza 226/1984 (ECLI:IT:COST:1984:226)
Massima numero 9765
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9761  9762  9763  9764


Titolo
SENT. 226/84 E. TRIBUTI (IN GENERE) - IMPOSTA DI REGISTRO - CAPACITA' CONTRIBUTIVA - NOZIONE - PRESUPPOSTI - SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE - LIMITI.

Testo
Per capacita' contributiva deve intendersi la idoneita' soggettiva all'obbligazione tributaria desumibile dal presupposto d'imposta: tale collegamento tra presupposto e soggetti dell'obbligazione non e' sindacabile dalla Corte costituzionale se non sotto il profilo della irrazionalita' e arbitrarieta' (la Corte ha ritenuto non essere ne' irrazionale ne' arbitraria la imposizione solidale di un debito d'imposta a carico di soggetti non direttamente partecipi all'atto ogni qualvolta intercorrano rapporti economico-giuridici tra detti soggetti e quelli direttamente partecipi all'atto: nella specie, trattavasi dell'obbligazione solidale relativa al pagamento dell'imposta di registro posta a carico del venditore e del compratore). - cfr. S.nn. 120/1972, 144/1972.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte