Ordinanza 227/1984 (ECLI:IT:COST:1984:227)
Massima numero 14799
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 25/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 227/84. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - FRODI ALIMENTARI - PREPARAZIONE E COMMERCIO DI MOSTI, VINI ED ACETI - IPOTESI DI AGGIUNTA DI SOSTANZE ZUCCHERINE (C.D. ZUCCHERAGGIO) E DI PRODUZIONE DI VINO ARTIFICIALE - IDENTICO TRATTAMENTO SANZIONATORIO - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3, 11, 41, 76 e 77 Cost., dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nella parte in cui sottopone ad eguale trattamento sanzionatorio sia l'ipotesi di preparazione di vino c.d. "industriale" o "artificiale" sia quella, meno grave, di aggiunta di zucchero a vino genuino allo scopo di migliorarne le qualita' organolittiche o di aumentarne la gradazione alcoolica, mentre nell'ambito del mercato intercomunitario il commercio del vino zuccherato e' consentito dai regolamenti comunitari, in quanto il giudice a quo non ha svolto la benche' minima motivazione in punto di rilevanza, limitandosi solo ad affermarla apoditticamente. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 12 novembre 1965, n. 162, sia in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost.. (V., al riguardo, la S. n. 188/1982 e O. nn. 19/1983, 51/1983, 369/1983 e 149/1984).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte