Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Lazio - Ampliamento del Parco regionale dell'Appia Antica - Applicazione al territorio oggetto di ampliamento delle misure di salvaguardia previste da precedente legge regionale, senza indennizzo - Denunciata violazione del principio convenzionale in materia di giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento all'art. 117, comma primo, Cost., in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, i quali stabiliscono, rispettivamente, l'ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, e che, nelle more dell'adeguamento, limitatamente al territorio oggetto di ampliamento si applicano le misure di salvaguardia che vietano l'attività edificatoria. La norma censurata, non essendo retroattiva, non viola il principio del giusto processo, di cui all'art. 6 CEDU, perché inidonea a influire sulla validità degli atti amministrativi oggetto dei giudizi che erano pendenti al momento della sua entrata in vigore (e che peraltro non vengono specificati, senza che, tantomeno, sia indicato il condizionamento prodotto su di essi), in quanto, in applicazione del principio tempus regit actum, il vaglio della legittimità di quegli atti prescinde necessariamente da essa, che potrà al più incidere sulla loro esecuzione, non sulla loro validità.
La motivazione tramite rinvio 'interno' ad altra parte dell'ordinanza di rimessione è ammissibile, purché sia chiara la portata della questione. (Precedenti citati: sentenza n. 231 del 2020, n. 83 del 2016, n. 68 del 2011 e n. 438 del 2008).