Sentenza 231/1984 (ECLI:IT:COST:1984:231)
Massima numero 9583
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  13/07/1984;  Decisione del  13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 231/84. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' - RIFERIMENTO AL VALORE AGRICOLO DEL TERRENO - SUSSISTENZA DELLA POTENZIALITA' EDIFICATORIA DEL TERRENO, INDIPENDENTEMENTE DALLE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI - REGIONI A STATUTO SPECIALE - TRENTINO ALTO ADIGE - LEGGE PROVINCIALE DI BOLZANO - RICHIAMO ALLA PRECEDENTE SENTENZA N. 5 DEL 1980 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
I principi della legislazione statale, in materia di determinazione dell'indennita' di espropriazione, quali risultano in seguito alle dichiarazioni di illegittimita' costituzionale, vanno osservati anche dalle Regioni a statuto speciale. Pertanto la Provincia di Bolzano non puo' con proprie leggi, in materia di determinazione di detta indennita' per le aree comprese nel centro edificato o altrimenti provviste in relazione alle oggettive caratteristiche del bene ablato dell'attitudine edificatoria, conformare il diritto di proprieta' e il regime di edificabilita' dei suoli in difformita' dai principi costituzionali per i quali occorre aver riguardo alle essenziali caratteristiche del bene, onde evitare l'adozione di criteri astratti e divergenti dalla realta' nella determinazione di quel serio ristoro che l'indennita' deve rappresentare, pur non corrispondendo essa all'integrale valore effettivo del bene espropriato (Illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 12, comma primo, 13, comma primo, e 15 comma terzo, legge provincia Bolzano 20 agosto 1972 n. 15 e successive modifiche). - cfr. S. n. 5/1980, 13/1980, 223/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte