Sentenza 232/1984 (ECLI:IT:COST:1984:232)
Massima numero 14826
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 232/84. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI - COMPETENZA TERRITORIALE - DISCIPLINA - INAPPLICABILITA', PER OMESSA PREVISIONE, NEI CONFRONTI DEI PRETORI E VICEPRETORI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOTTOPOSIZIONE DEI GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - TUTELA DELLA INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA - CONSISTENZA DEI DUBBI CIRCA I RAPPORTI FRA ORGANI E SINGOLI MAGISTRATI IN MOLTEPLICI SITUAZIONI - CASI IMPUTABILI ALLA COMPLESSITA' DELL'ORGANISMO GIUDIZIARIO - PROBLEMA DI PORTATA GENERALE - COMPETENZA DEL POTERE LEGISLATIVO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 232/84. COMPETENZA E GIURISDIZIONE PENALE - PROCEDIMENTI RIGUARDANTI MAGISTRATI - COMPETENZA TERRITORIALE - DISCIPLINA - INAPPLICABILITA', PER OMESSA PREVISIONE, NEI CONFRONTI DEI PRETORI E VICEPRETORI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SOTTOPOSIZIONE DEI GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - TUTELA DELLA INDIPENDENZA DELLA MAGISTRATURA - CONSISTENZA DEI DUBBI CIRCA I RAPPORTI FRA ORGANI E SINGOLI MAGISTRATI IN MOLTEPLICI SITUAZIONI - CASI IMPUTABILI ALLA COMPLESSITA' DELL'ORGANISMO GIUDIZIARIO - PROBLEMA DI PORTATA GENERALE - COMPETENZA DEL POTERE LEGISLATIVO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale qualora comporti una pluralita' di soluzioni possibili - come dimostrato dalla varieta' di quelle che, per i diversi casi coinvolti, sono state adottate attraverso il tempo o che sono state prospettate nella predisposizione di nuove norme -, in quanto ad esse si puo' ovviare solo con l'adozione di scelte discrezionali, rientranti nella competenza esclusiva del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 101 Cost. - dell'art. 41 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 - contenente "Norme sulla connessione e sulla competenza dei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione" - denunciato in quanto avrebbe omesso di provvedere allo spostamento della competenza territoriale per il caso che il pretore o il vice pretore onorario, appartenente a mandamento sito nella circoscrizione del tribunale che lo dovrebbe giudicare, sia chiamato a prestare la sua opera presso detto tribunale in virtu' di applicazione o di supplenza, con conseguente instaurarsi di rapporti interpersonali che possono turbare la serenita' e la imparzialita' del giudizio, integrando tale caso solo una delle ipotizzabili situazioni nelle quali puo' sorgere il dubbio di una siffatta turbativa, come in quelle nascenti in conseguenza dell'esercizio del potere di sorveglianza - che gli artt. 14 e 16 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, affidano ai capi delle magistrature e degli uffici del P.M. sui magistrati addetti ad uffici minori, nonche' in quelle di magistrati addetti ad uffici investiti di funzioni superiori che dovrebbero essere giudicati da magistrati addetti ad uffici investiti di funzioni inferiori).
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale qualora comporti una pluralita' di soluzioni possibili - come dimostrato dalla varieta' di quelle che, per i diversi casi coinvolti, sono state adottate attraverso il tempo o che sono state prospettate nella predisposizione di nuove norme -, in quanto ad esse si puo' ovviare solo con l'adozione di scelte discrezionali, rientranti nella competenza esclusiva del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 101 Cost. - dell'art. 41 bis cod. proc. pen., introdotto con la legge 22 dicembre 1980, n. 879 - contenente "Norme sulla connessione e sulla competenza dei procedimenti relativi a magistrati e nei casi di rimessione" - denunciato in quanto avrebbe omesso di provvedere allo spostamento della competenza territoriale per il caso che il pretore o il vice pretore onorario, appartenente a mandamento sito nella circoscrizione del tribunale che lo dovrebbe giudicare, sia chiamato a prestare la sua opera presso detto tribunale in virtu' di applicazione o di supplenza, con conseguente instaurarsi di rapporti interpersonali che possono turbare la serenita' e la imparzialita' del giudizio, integrando tale caso solo una delle ipotizzabili situazioni nelle quali puo' sorgere il dubbio di una siffatta turbativa, come in quelle nascenti in conseguenza dell'esercizio del potere di sorveglianza - che gli artt. 14 e 16 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, affidano ai capi delle magistrature e degli uffici del P.M. sui magistrati addetti ad uffici minori, nonche' in quelle di magistrati addetti ad uffici investiti di funzioni superiori che dovrebbero essere giudicati da magistrati addetti ad uffici investiti di funzioni inferiori).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte