Sentenza 233/1984 (ECLI:IT:COST:1984:233)
Massima numero 14976
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 233/84 A. PROCESSO PENALE - GIUDICE ISTRUTTORE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO PER INFERMITA' PSICHICA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' DEL FATTO REATO AI FINI DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - LAMENTATA RESTRITTIVITA' RISPETTO AI CRITERI DA APPLICARSI IN SEDE DIBATTIMENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A PRESUPPOSTI DISATTESI DALLA GIURISPRUDENZA ORDINARIA E IN PRECEDENTE PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 233/84 A. PROCESSO PENALE - GIUDICE ISTRUTTORE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO DELL'IMPUTATO PER INFERMITA' PSICHICA - VALUTAZIONE DELLA GRAVITA' DEL FATTO REATO AI FINI DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - LAMENTATA RESTRITTIVITA' RISPETTO AI CRITERI DA APPLICARSI IN SEDE DIBATTIMENTALE - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE A PRESUPPOSTI DISATTESI DALLA GIURISPRUDENZA ORDINARIA E IN PRECEDENTE PRONUNCIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Secondo la giurisprudenza ordinaria e la pronuncia - dalla quale non ci sono motivi per discostarsi - con cui la Corte escluse, al riguardo, la illegittimita' costituzionale dell'art. 222 cod. pen., nella sentenza di proscioglimento per infermita' psichica in sede dibattimentale la valutazione del fatto-reato sul piano sanzionatorio ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario va fatta tenendo presente la pena applicabile in astratto alla previsione criminosa, considerate le sue effettive componenti, vale a dire la misura massima della pena prevista per la ipotesi base, aumentata nel limite massimo per ogni circostanza aggravante o diminuita nel minimo per ciascuna circostanza attenuante (salvo l'eventuale giudizio comparativo). Non si puo', pertanto, contestare la legittimita' dei criteri di valutazione da applicare in proposito nella sentenza istruttoria di proscioglimento, perche' piu' restrittivi (v. massima B) di quelli da applicare in sede dibattimentale, assumendo - in contrasto con la suddetta giurisprudenza e la richiamata pronuncia della Corte costituzionale - che, in sede dibattimentale, si debba invece far riferimento - considerando le diminuzioni di pena per le attenuanti anche al di sopra del minimo - alla pena che per il fatto-reato commesso dal non imputabile andrebbe individuata in concreto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 378 e 384 cod. proc. pen., in collegamento con gli artt. 88 e 222 cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., in base all'anzidetto erroneo presupposto, solo in riferimento al quale, peraltro, la questione stessa sarebbe stata rilevante nel giudizio a quo). - S. n. 139/1982.
Secondo la giurisprudenza ordinaria e la pronuncia - dalla quale non ci sono motivi per discostarsi - con cui la Corte escluse, al riguardo, la illegittimita' costituzionale dell'art. 222 cod. pen., nella sentenza di proscioglimento per infermita' psichica in sede dibattimentale la valutazione del fatto-reato sul piano sanzionatorio ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario va fatta tenendo presente la pena applicabile in astratto alla previsione criminosa, considerate le sue effettive componenti, vale a dire la misura massima della pena prevista per la ipotesi base, aumentata nel limite massimo per ogni circostanza aggravante o diminuita nel minimo per ciascuna circostanza attenuante (salvo l'eventuale giudizio comparativo). Non si puo', pertanto, contestare la legittimita' dei criteri di valutazione da applicare in proposito nella sentenza istruttoria di proscioglimento, perche' piu' restrittivi (v. massima B) di quelli da applicare in sede dibattimentale, assumendo - in contrasto con la suddetta giurisprudenza e la richiamata pronuncia della Corte costituzionale - che, in sede dibattimentale, si debba invece far riferimento - considerando le diminuzioni di pena per le attenuanti anche al di sopra del minimo - alla pena che per il fatto-reato commesso dal non imputabile andrebbe individuata in concreto. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 378 e 384 cod. proc. pen., in collegamento con gli artt. 88 e 222 cod. pen., sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost., in base all'anzidetto erroneo presupposto, solo in riferimento al quale, peraltro, la questione stessa sarebbe stata rilevante nel giudizio a quo). - S. n. 139/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Altri parametri e norme interposte