Sentenza 233/1984 (ECLI:IT:COST:1984:233)
Massima numero 14977
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
13/07/1984; Decisione del
13/07/1984
Deposito del 30/07/1984; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 233/84 B. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - INCIDENZA DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE CON LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI EX ART. 69 COD. PEN. - MANCATA PREVISIONE - EFFETTI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA SEDE DIBATTIMENTALE - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 233/84 B. PROCESSO PENALE - SENTENZA DI PROSCIOGLIMENTO PRONUNCIATA DAL GIUDICE ISTRUTTORE - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - INCIDENZA DELLE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - GIUDIZIO DI COMPARAZIONE CON LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI EX ART. 69 COD. PEN. - MANCATA PREVISIONE - EFFETTI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA SEDE DIBATTIMENTALE - IRRAGIONEVOLEZZA - LESIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Posto che la giurisprudenza ordinaria, riguardo al proscioglimento per infermita' psichica in fase dibattimentale, ha interpretato l'art. 222 cod. pen. (v. massima A), nel senso che la gravita' del fatto commesso dal non imputabile, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e della determinazione della sua durata minima, va valutata non solo in base al massimo della pena prevista dalla legge per la ipotesi base, ma anche tenendo conto delle circostanze aggravanti calcolate al massimo e di quelle attenuanti calcolate al minimo, ed operando il prescritto giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., l'applicazione di un criterio diverso e piu' restrittivo nella fase istruttoria risulta priva di razionale giustificazione, e lesiva ad un tempo delle garanzie costituzionali di eguaglianza e di inviolabilita', in ogni stato e grado del procedimento, del diritto di difesa, che verrebbe ad essere del tutto teorico se l'allegazione di circostanze a discarico, corroborata dal relativo materiale probatorio, non potesse essere presa in considerazione dal giudice. Ne' risponde a criteri di ragionevolezza far dipendere l'applicazione o meno della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dalla circostanza, meramente casuale, che la insussistenza della capacita' di intendere o di volere al momento del fatto emerga gia' nella fase istruttoria, ovvero sia accertata solo nella fase dibattimentale. Di conseguenza, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - l'art. 384, n. 2 cod. proc. pen., nella parte in cui tale norma, in caso di sentenza di proscioglimento per infermita' psichica, preclude al giudice istruttore di procedere alle prescritte valutazioni, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, secondo i criteri stabiliti per il dibattimento. - S. nn. 174/1976, 127/1979 e 139/1982.
Posto che la giurisprudenza ordinaria, riguardo al proscioglimento per infermita' psichica in fase dibattimentale, ha interpretato l'art. 222 cod. pen. (v. massima A), nel senso che la gravita' del fatto commesso dal non imputabile, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e della determinazione della sua durata minima, va valutata non solo in base al massimo della pena prevista dalla legge per la ipotesi base, ma anche tenendo conto delle circostanze aggravanti calcolate al massimo e di quelle attenuanti calcolate al minimo, ed operando il prescritto giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., l'applicazione di un criterio diverso e piu' restrittivo nella fase istruttoria risulta priva di razionale giustificazione, e lesiva ad un tempo delle garanzie costituzionali di eguaglianza e di inviolabilita', in ogni stato e grado del procedimento, del diritto di difesa, che verrebbe ad essere del tutto teorico se l'allegazione di circostanze a discarico, corroborata dal relativo materiale probatorio, non potesse essere presa in considerazione dal giudice. Ne' risponde a criteri di ragionevolezza far dipendere l'applicazione o meno della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dalla circostanza, meramente casuale, che la insussistenza della capacita' di intendere o di volere al momento del fatto emerga gia' nella fase istruttoria, ovvero sia accertata solo nella fase dibattimentale. Di conseguenza, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - l'art. 384, n. 2 cod. proc. pen., nella parte in cui tale norma, in caso di sentenza di proscioglimento per infermita' psichica, preclude al giudice istruttore di procedere alle prescritte valutazioni, ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, secondo i criteri stabiliti per il dibattimento. - S. nn. 174/1976, 127/1979 e 139/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte